Ipoteca Legale

IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI

Cos'è

Disciplinato dagli art. 837 cpvf.1 cifra 3 CC e seguenti, l’ipoteca legale artigiani e imprenditori, è uno strumento di diritto privato che ha quale scopo principale quello di garantire a queste categorie il pagamento delle prestazioni effettuate.

Spesso queste categorie di lavoratori devono fornire la loro prestazione in anticipo e la legge non prevede alcun diritto di ritenzione legale sui materiali e alcuna riserva di proprietà sull’oggetto prodotto.

Qual è lo scopo

Lo scopo di questo istituto è quindi quello di:

  1. offrire garanzia agli artigiani e imprenditori sui loro crediti relativi alle prestazioni di fornitura di lavoro e di lavoro e materiale.
  2. determinare un effetto preventivo: nel senso di  indurre chi del caso a pagare gli artigiani e imprenditori per la loro prestazione fornita. Ciò anche perché l’iscrizione di un ipoteca legale su di un immobile è considerata un difetto dell’opera che giustifica la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 205 CO.
  3. garantire un privilegio al momento della realizzazione forzata dell’immobile agli artigiani e imprenditori che vi abbiano costituito l’ipoteca legale.

Quali sono i lavori garantiti da questo istituto?

Non tutti i lavori danno diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale, ma negli anni la giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto per sempre più numerose attività.

In linea generale sono “coperti” da tale diritto tutti i lavori di co­struzione (di imprenditori e arti­giani) Le prestazione possono essere di puro lavoro o anche  una combinazione di lavoro e fornitura di materiale, con esclusione quindi della sola fornitura.

Saremo pronti ad indicarvi, sulla base anche dell’evoluzione giurisprudenziale, se le prestazioni eseguite per cui si necessita la garanzia rientrino in questa casistica.

In difetto potremo in ogni caso gestire il recupero del vostro credito secondo le vie ordinarie.

Quando può essere iscritta l'ipoteca?

Esistono dei termini perentori da rispettare, sia per quanto concerne il momento a partire dal quale è possibile richiederne l’iscrizione, sia ( ben piu’ rilevante) il termine oltre il quale non è piu’ possibile farlo.

Secondo quanto stabilito dall’art. 839 CC l’ipote­ca di cui si discorre può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui i lavori sono stati commissionati.  Ma non puo’ essere iscritta decorsi 4 mesi dal compimento del lavoro.

Esistono dei termini perentori da rispettare, sia per quanto concerne il momento a partire dal quale è possibile richiederne l’iscrizione, sia ( ben piu’ rilevante) il termine oltre il quale non è piu’ possibile farlo.

Secondo quanto stabilito dall’art. 839 CC l’ipote­ca di cui si discorre può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui i lavori sono stati commissionati.  Ma non puo’ essere iscritta decorsi 4 mesi dal compimento del lavoro.

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